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COME FUNZIONA IL ROGITO SULLA PRIMA CASA E QUALI SONO I COSTI DA SOSTENERE

L’atto di compravendita viene più comunemente definito rogito e si tratta di un contratto che ha come oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile da un venditore a un acquirente, dietro corrispettivo economico.

Il documento viene stipulato davanti a un notaio e questa procedura resta la medesima anche quando si tratta di un rogito per la prima casa. Quindi che cosa cambia quando si tratta della prima abitazione? Ebbene, in questo caso sono previsti alcuni specifici vantaggi fiscali. Vediamo nel dettaglio.

Cos’è il rogito per la prima casa

Come accennavamo poco sopra, il significato e il valore del rogito restano quelli di sempre anche quando si tratta di un atto di compravendita per la prima casa. Semplificando agli estremi la normativa giuridico-fiscale, possiamo dire che lo scopo del documento infatti è cambiare ufficialmente il nome del proprietario dell’immobile, passando da quello di chi vende a quello di chi compra.

Le differenze sono tutte a livello di tasse e imposte: nel caso di un rogito per una prima casa sono previste delle agevolazioni considerevoli, a patto che siano presenti e rispettate alcune condizioni specifiche. Ecco quali.

Requisiti e (eventuale) cambio di residenza

Quando si parla di prima casa, ci si riferisce naturalmente a un immobile a uso abitativo. Ma ci sono altre condizioni che devono verificarsi per poter accedere alle agevolazioni fiscali previste. L’immobile deve infatti trovarsi nello stesso comune nel quale l’acquirente ha la residenza. Nell’atto di acquisto, inoltre, chi compra dovrà dichiarare:

  • di non essere titolare esclusivo o in comunione con il proprio coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa che si trovi in quel comune;
  • di non essere titolare su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su altra casa acquistata (anche dal coniuge) con le agevolazioni prima casa.

È anche ammesso un cambio di residenza nel comune in cui è situato l’immobile da acquistare, purché avvenga entro i 18 mesi successivi alla firma del rogito. Il conteggio dei 18 mesi inizia proprio dalla stipula del rogito e non dal giorno in cui gli eventuali lavori di costruzione o ristrutturazione sono conclusi ufficialmente. Se anche insorgesse un imprevisto e questi non fossero completati, infatti, il trasferimento della residenza dovrebbe avvenire ugualmente, pena la perdita delle agevolazioni.

Le tasse sul rogito prima casa

Quando si compra un immobile a uso abitativo si va sempre incontro al pagamento di alcune imposte. In occasione dell’acquisto della prima casa, però, si ha diritto all’applicazione di un regime fiscale agevolato e quindi a una tassazione inferiore.

Per avere un’idea più chiara delle tasse previste per l’acquisto della prima abitazione, esistono due casistiche principali da tenere a mente, che si differenziano in base alla natura del venditore: si può trattare 1) di un venditore privato oppure 2) di un’impresa di costruzioni, come nel tipico caso di immobili nuovi.

Quando si acquista da privato

Nel caso in cui il venditore sia un privato, chi acquista non deve corrispondere l’IVA. Si troverà invece di fronte a:

  • un’imposta di registro solo del 2% (anziché del 9%),
  • imposta ipotecaria di 50 euro,
  • imposta catastale di 50 euro.

Quando si acquista da una impresa costruttrice

In questa eventualità, cioè nel caso in cui la prima casa venga comprata direttamente dall’impresa che l’ha edificata, le tasse prevedono:

  • IVA del 4% (anziché del 10%),
  • imposta di registro di 200 euro,
  • imposta ipotecaria di 200 euro,
  • imposta catastale fissa di 200 euro.

Infine, nel caso di acquisto da parte di una impresa costruttrice, vanno considerati anche i tempi di completamento dei lavori. Se questi ultimi sono finiti da più di 5 anni, e se l’azienda non opta per l’applicazione dell’IVA, allora sia applica l’imposta di registro del 2%.

Quanto costa il rogito prima casa

Al di là delle tasse previste nei due citati, ti starai ora chiedendo quanto costi l’atto notarile per l’acquisto della prima casa. Oltre alle imposte di legge, dovranno essere tenuti in conto anche i bolli, la trascrizione e le volture. Da non dimenticare nemmeno l’onorario del notaio, il quale fissa in autonomia la sua parcella, tenendo conto del valore e del grado di complessità della compravendita.

Quando il venditore deve lasciare la casa dopo il rogito?

Secondo la legge, al momento del rogito la casa deve essere libera e il venditore deve consegnare le chiavi all’acquirente. È esattamente in questo frangente che avviene il passaggio di proprietà e il vecchio proprietario non dovrebbe più essere in diritto di continuare ad abitare nell’immobile ormai non suo. Bisogna, però, tenere presente che di solito non si lascia la propria abitazione dall’oggi al domani ed è possibile che chi sta vendendo abbia bisogno anche di qualche mese prima di traslocare.

È questo il caso in cui si potrebbe incontrare la dicitura “stato al rogito occupato”. Significa appunto che il venditore ha richiesto ancora un po’ di tempo prima di lasciare la casa, poiché magari ha bisogno dell’importo economico che il compratore deve corrispondere al momento dell’acquisto, per poter cercare a sua volta una nuova soluzione abitativa nella quale trasferirsi. Va aggiunto comunque che i tempi dovrebbero essere chiari fin dall’inizio della trattativa, in modo che anche l’acquirente possa organizzarsi e decidere se le scadenze previste siano conformi alle sue esigenze.

La situazione ideale naturalmente è quella in cui lo stato dell’immobile risulti libero al rogito, perché significa che il precedente proprietario ha già trovato un’altra casa, anche se magari solo temporanea, e lascia quell’abitazione completamente libera da persone o cose.

Rogito prima casa e mutuo

È altamente probabile che chi acquisti abbia la necessità di richiedere un mutuo per coprire l’intero importo richiesto o eventuali lavori di ristrutturazione. I tempi, dunque, si potrebbero allungare in attesa di una risposta della banca. Possono trascorrere anche due mesi e mezzo dalla stipula del preliminare di compravendita alla firma del rogito. Il contratto di mutuo sarà formalizzato di fronte al notaio, contestualmente al rogito.

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Bonus Prima Casa per Under 36

Con la circolare numero 12 del 14 ottobre scorso, l’Agenzia delle Entrate spiega le regole per usufruire del bonus prima casa, rivolto a chi ha fino a 35 anni di età e vuole acquistare l’abitazione principale, e chiarisce che l’agevolazione si applica anche alle pertinenze dell’immobile, come il box auto ad esempio, e che le imposte di registro, ipotecarie a catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva. Il bonus, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo. L’agevolazione non è invece applicabile ai contratti preliminari di compravendita. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

I requisiti
Il bonus è riservato a chi ancora, all’atto del rogito, non ha compiuto 36 anni di età e ha un Isee in corso di validità non superiore a 40mila euro annui.

In cosa consiste il bonus
Sono previste una serie di agevolazioni, a partire dall’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24. Agevolazioni anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile: con il bonus prima casa under 36, infatti, non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. Per godere dell’esenzione il beneficiario dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti nel contratto o in un documento allegato.

I contratti preliminari di compravendita e le aste giudiziarie
I contratti preliminari di compravendita non possono godere delle nuove agevolazioni in quanto la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso. Resta fermo che, in presenza delle condizioni di legge, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell’impostaproporzionale versata per acconti e caparra. Semaforo verde, infine, per gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria, che possono accedere comunque al beneficio.

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Ti suggerisco la casa che ti puoi permettere con la rata che puoi sostenere!

Ti suggerisco la  casa che ti puoi permettere con la rata che puoi sostenere! Ecco il nuovo portale dell’immobiliare.

Dopo una lunga crisi finanziaria ed economica, il mercato immobiliare sta avendo una lenta risalita.
Ad esempio a Milano, i prezzi sono tornati a muoversi. Apre quindi un nuovo portale, “Vivoqui” un motore di ricerca, che mixa le informazioni economiche di un potenziale acquirente ( scegli tu la rata che puoi/vuoi sostenere) con la tipologia di immobile che puoi permetterti. Circa il 55% di ogni compravendita si effettua con un contestuale mutuo, nasce quindi questo nuovo approccio creato da Pasquale Fuda. Per saperne di più:   Clicca link originale
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Devi fare dei lavori in casa? Puoi ottenere subito degli sconti fiscali.

Hai tempo fino a febbraio  dell’anno successivo a quello del sostenimento delle spese per sostituire i tuoi infissi o la tua caldaia a condensione, oppure hai bisogno di operazioni come la messa in sicurezza antisismica o la riqualificazione dell’involucro di un edificio?
Quanto comunicato dall’agenzia delle entrate questo meccanismo è molto rilevante per i consumatori: anziché pagare un importo di 100 euro, in caso di detrazione al 50%, se ne pagheranno solo 50. Il resto, corrispondente al valore dello sconto fiscale, sarà recuperato attraverso una procedura che ha assunto finalmente contorni definiti.
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Mutui, se volete aprirne uno, fatelo adesso: mai visti tassi così bassi

Anche se l’ economia italiana sembra suggerirci il contrario, è un ottimo momento per aprire un mutuo.
Come tutti sappiamo quando apriamo un mutuo ci troviamo di fronte a due scelte: mutuo a tasso fisso o a tasso variabile. La buona notizia è che questi due diversi tassi, attualmente non hanno quasi nessuna differenza. Gli esperti spiegano che ad  oggi ci sono appena 60 centesimi di punto tra tasso variabile e fisso, questo grazie al ribassato costo del denaro e allo spread contenuto. Ciò nonostante la situazione dell’economia è sempre in un continuo mutamento, ma speriamo di arrivare a una maggiore limitatura dei costi.
Per saperne di più leggi l’articolo originale.
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Immobili residenziali in Liguria: prezzi in calo, -2,1% nel primo semestre 2017

Liguria – “Nel primo semestre del 2017 i prezzi del mercato residenziale in Liguria sono scesi del 2,1%, e l’andamento del mattone in regione si sta lentamente approcciando a un periodo di maggiore solidità , considerando che negli ultimi tre mesi la riduzione è stata di appena l’1%”: questa è una delle principali evidenze emerse dall’ultimo Osservatorio sul Mercato Immobiliare Residenziale di Immobiliare.it , in cui si è studiato l’andamento dei prezzi del mattone nella prima parte del 2017. Secondo l’analisi, il prezzo medio richiesto per acquistare casa nella regione, a giugno 2017, è stato pari a 2.730 euro al metro quadro, il 42% in più rispetto alla media nazionale (1.918 €/mq) e il 40% in più rispetto alla media del Nord Italia (1.938 €/mq).

Province – Le due città  più care sono Savona e Imperia, dove per acquistare casa si richiedono in media rispettivamente 2.241 euro e 2.218 euro al metro quadro. Savona è prossima alla stabilità : il calo del 2,2% nei primi sei mesi del 2017 è diventato di appena lo 0,2% negli ultimi tre mesi; Imperia invece, ci sta arrivando più lentamente (-3,9% nel primo semestre 2017 e -2,2% nel trimestre marzo-giugno). Dall’altra parte della classifica regionale si trova Genova: i suoi 1.805 euro al metro quadro la rendono la città  più economica della regione per l’acquisto di un immobile. Facendo un confronto con l’anno scorso, anche il capoluogo sta lentamente andando verso la stabilità: rispetto a giugno 2016 i prezzi sono caratterizzati da un calo del 5,8%, guardando all’ultimo trimestre si registra una variazione del 2,2%. Per gli immobili residenziali di La Spezia servono mediamente 1.935 euro al metro quadro, cifra che è scesa del 2,7% nei primi sei mesi del 2017 e solo dell’1,6% negli ultimi 3 mesi dell’anno.

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I lavori condominiali approvati prima del rogito vengono pagati dal venditore

Risponde degli oneri per la straordinaria manutenzione del fabbricato condominiale il venditore che abbia preso parte all’assemblea finalizzata all’approvazione dei relativi interventi, celebrata prima del rogito di vendita, e abbia taciuto tale circostanza agli acquirenti.

La vicenda. I proprietari di un immobile chiamano in causa il venditore che aveva loro taciuto l’approvazione da parte del condominio di lavori di straordinaria manutenzione, avvenuta nel corso di un’assemblea svoltasi prima della stipula del rogito e alla quale lo stesso venditore aveva preso parte.

Gli attori chiedono, pertanto, il rimborso dell’importo corrisposto al condominio a titolo di contribuzione pro quota.

Il giudizio, svoltosi in contumacia, si conclude con l’accoglimento della pretesa attorea.

=> Paga il venditore se le spese straordinarie sono state deliberate prima della vendita

La sentenza. Il Tribunale di Roma con sentenza 14773 del 07-07-2015 si sofferma previamente sul contenuto dell’atto di citazione, e ritiene la domanda sufficientemente determinata quanto al petitum–ossia la condanna del venditore al rimborso di una certa somma di denaro – ma “variegata” rispetto alla causa petendi risultando invocate, in via alternativa,una responsabilità precontrattuale per malafede nelle trattative, la responsabilità di cui all’art. 1492 c.c. in tema di garanzia per i vizi della vendita,la responsabilità ai sensi dell’art. 63, comma 5, disp. att. c.c., che disciplina il subentro dell’acquirente nella compagine condominiale.

Ritenendo validi i riscontri probatori in punto di fatto,peraltro corroborati dalla condotta processuale del convenuto, il giudice emette sentenza di condanna la cui motivazione risiede non in una delle suindicate fattispecie di responsabilità, bensì nell’art. 2 del contratto definitivo di vendita, che pone a carico del dante causa “…ogni imposta, tassa, tributo, contributo nonché ogni onere di indole condominiale, delle utenze…ancorché accertato o richiesto posteriormente alla data di stipula del presente atto”.

Afferma, pertanto, il Giudice: “E’ evidente che, nel caso di specie, i lavori in questione furono deliberati ed approvati in epoca largamente anteriore all’acquisto dell’immobile (…) dal momento che, già alla data del 7 luglio 2010, era stata definita la necessità di esecuzione dei lavori ed era addirittura in corso di assegnazione l’appalto per l’esecuzione delle opere” (Trib. Roma n. 14473/2015).

Dal che la responsabilità,di natura contrattuale, del venditore.

=> Spese condominiali a carico del venditore se si riferiscono a servizi prestati quando era ancora proprietario

Principi giurisprudenziali. Quanto alle diverse ipotesi di responsabilità prospettate dall’attore, la sentenza fa cenno ad alcuni principi di diritto che meritano un supplemento di riflessione.

Da un lato, la responsabilità precontrattuale del venditore –derivante da comportamenti dolosi, colposi o comunque inosservanti del precetto di buona fede nella conduzione delle trattative e formazione del contratto – viene esclusa, a parere del giudicante, poiché assorbita in quella contrattuale che consegue al perfezionamento del negozio.

=> Salta la compravendita se il venditore omette di compiere le formalità burocratiche entro la data concordata per la stipula del rogito

Tale principio è stato, tuttavia,superato dalla Cassazione, che afferma sussistere responsabilità precontrattuale anche in caso di perfezionamento di un contratto valido ed efficace, ma meno conveniente poiché concluso a valle di una condotta contraria a buona fede: “La violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, stabilito dall’art. 1337 c.c., assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche, quale dolo incidente (art. 1440 c.c.), se il contratto sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto; in siffatta ipotesi, il risarcimento del danno deve essere commisurato al “minor vantaggio”, ovvero al “maggior aggravio economico” prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell’obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l’esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto” (Cass. Civ. n. 19024/2005).

Dall’altro lato, il Tribunale non ha ritenuto sussumerela fattispecie in oggetto nella disciplina dei vizi del bene venduto, trattandosi nel caso di specie di obbligazioni propter rem, accessorie al diritto dominicale trasferito con la compravendita (“e se non appare appropriato configurare la questione sotto il profilo di vizi occulti del bene, non trattandosi propriamente di difetti del bene, quanto di obbligazioni accessorie, relative alle parti comuni dell’edificio”).La tipologia di vizi considerati dall’art. 1490 c.c. si sostanzia, infatti, in un difetto materiale e/o strutturale del bene, tale da incidere sulla sua utilizzabilità o sul suo valore, in conseguenza di un difetto di fabbricazione, formazione e produzione.

La Cassazione ha, peraltro, esaminato la questione da un’altra prospettiva, ritenendo che l’eventuale stato di degrado delle parti comuni, e i conseguenti oneri a carico dell’acquirente per gli interventi di manutenzione, non costituiscono vizi dell’immobile, bensì una caratteristica o “qualità” del fabbricato cui appartiene il bene compravenduto: “Alla stregua di tali argomentazioni la Corte lombarda ha motivatamente ritenuto che, trattandosi della vendita di un bene appartenente ad un edificio condominiale certamente non nuovo (…) il concreto (ed accertato) stato di vetustà (“evidente e visibilissimo”) integrasse una caratteristica o qualità negativa del bene stesso che non era propriamente riconducibile al concetto di vizio come enunciato dall’art. 1490 c.c. (…) senza che, perciò, nella fattispecie si fossero venuti a configurare i presupposti per l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 1495 c.c.” (Cass. Civ. n. 1023572013).

 

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Mutuo per comprare casa: ecco i documenti che chiede la banca

„Il vademecum essenziale: documenti anagrafici, documenti reddituali e documenti riferiti all’immobile“

 

 

Accendere un mutuo in banca, quali documenti servono? Secondo quanto riferito dal settore comunicazione di Unicredit, la  valutazione della fattibilità della richiesta, necessaria ai fini della concessione del mutuo, avviene grazie all’analisi di alcuni documenti: documenti anagrafici, documenti reddituali e documenti riferiti all’immobile.

Documenti anagrafici:

Carta d’identità e codice fiscale

Certificato contestuale (residenza e famiglia)

Permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari)

Eventuale omologa di separazione o sentenza di divorzio

Estratto dell’atto di matrimonio

Modulistica Antiriciclaggio (modulo gianos solo intestatari)

Documenti reddituali:

Ultime tre buste paga (per lavoratori dipendenti) o cedolino della pensione (per pensionati)

Modello Cud se presente modello 730/Unico

Ultimo contratto di lavoro (solo se anzianità lavorativa inferiore a tre mesi)

Per i soggetti con anzianità presso lo stesso datore di lavoro uguale o inferiore a 7 mesi, ultimo contratto di lavoro dal quale si evinca la durata dell’eventuale periodo di prova

Ultimo modello CUD o 730

Ultimi due modelli unici (per lavoratori autonomi) e modello F24

Ultimo estratto conto corrente

Documenti relativi all’immobile:

Proposta d’acquisto o copia del contratto preliminare

Atto di provenienza (rogito venditore) e Planimetria catastale

Copia della domanda firmata dal proprietario, di rilascio del certificato di abitabilità/agibilità, già presentata allo sportello unico, riportante l’elenco di tutti gli allegati presentati;

Eventuale condono edilizio per immobili ante 1967 non avanzare richiesta della presente documentazione

Nulla osta all’intervento ed all’iscrizione ipotecaria, da parte dell’Ente concedente, per le operazioni di mutui con garanzia ipotecaria a fronte di immobili edificati in “Diritto di superficie”

Nel caso di ristrutturazione dovranno inoltre essere prodotti: copia conforme dell’eventuale provvedimento autorizzativo; copia della comunicazione di inizio lavori; computo metrico estimativo o preventivo di spesa.

Ci sono poi particolari prodotti per i giovani (leasing abitativo under 35). Per i giovani con età al di sotto dei 35 anni, che desiderano acquistare la prima casa accedendo all’offerta del leasing immobiliare abitativo, sono riservate agevolazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche. In particolare gli under 35 possono beneficiare di una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di leasing, nonché per i relativi oneri accessori (o commissioni per servizi accessori quali ad esempio invio di copie di documenti, variazione banca di appoggio) per un importo non superiore a 8mila euro annui e del prezzo di ‘riscatto’ a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20mila euro.

Per usufruire di tale vantaggio fiscale è necessario che chi ha stipulato il contratto di leasing abbia adibito l’immobile ad abitazione principale entro un anno dalla consegna e possedere i seguenti requisiti: reddito complessivo non superiore a 55mila euro e assenza di titolarità di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

 

 

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Agevolazioni acquisto prima casa: valgono se ne compri un’altra, e vendi SUBITO la prima

La possibilità di utilizzare di nuovo l’agevolazione prima casa non può essere riconosciuta nel caso in cui il contribuente, che ha già fruito delle agevolazioni prima casa in sede di acquisto a titolo oneroso, proceda all’acquisto di un nuovo immobile a titolo gratuito. A meno che non ricorrano i presupposti per l’applicabilità della previsione del comma 4-bis della Nota II-bis), all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.

Cioè: se risulti già in possesso di un immobile acquistato a titolo oneroso usufruendo delle agevolazioni prima casa, in occasione della stipula di un atto di donazione di un’abitazione, potrai richiedere nuovamente le stesse agevolazioni per acquisto prima casa solo se t’impegni a vendere l’immobile pre-posseduto entro l’anno dal nuovo acquisto.

Questo il “succo” del discorso dell’Agenzia delle Entrare, che, come spesso succede, nella Circolare ripete all’infinito lo stesso concetto, interrompendolo con gli utili riferimenti normativi ma finendo per essere incomprensibile. Comunque, cerchiamo di capirci qualcosa: di seguito, i passaggi fondamentali della risoluzione n. 86/E del 4 luglio 2017.

I dettagli della Risoluzione delle Entrare

<L’applicazione dell’agevolazione in argomento per l’acquisto a titolo gratuito non preclude la possibilità di fruire, in caso di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, dei benefici riservati alla prima casa, “per la diversità dei presupposti che legittimano l’acquisto del bene in regime agevolato”. Tali chiarimenti sono stati affermati dalla circolare n. 44 del 7 maggio 2001 e confermati con la circolare n. 18 del 29 maggio 2013.

In particolare, ai sensi della lettera c) della citata Nota II – bis), le agevolazioni prima casa spettano a condizione, tra l’altro, “che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni“.

Inoltre, la possibilità di reiterare il trattamento agevolativo prima casa non può essere riconosciuta, in linea generale, nel caso in cui il contribuente, che ha già fruito delle agevolazioni prima casa in sede di acquisto a titolo oneroso, proceda all’acquisto di un nuovo immobile a titolo gratuito: anche per fruire delle agevolazioni previste, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, dall’articolo 69 della legge n. 342 del 2000, devono sussistere le condizioni previste dalla Nota II bis), e, dunque, l’agevolazione risulta preclusa nel caso in cui il contribuente risulti già titolare di un diritto acquisito con le agevolazioni di cui all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, ovvero sulla base delle altre disposizioni agevolative richiamate dalla lett. c) della predetta Nota, salvo che non ricorrano i presupposti per l’applicabilità della previsione recata dal comma 4 bis della Nota II bis.

Al riguardo, l’articolo 1, comma 55, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha ampliato l’ambito applicativo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Il nuovo regime, in buona sostanza, consente al contribuente di fruire delle agevolazioni prima casa in relazione all’acquisto di un nuovo immobile anche se risulta già in possesso di un’altra abitazione acquistata con le agevolazioni, a condizione che si impegni ad alienare l’immobile pre-posseduto entro un anno dal nuovo acquisto agevolato>.

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Valore legale delle planimetrie allegate al contratto di vendita

Quale valore legale attribuire alle planimetrie allegate ai contratti di compravendita di immobili?

La questione è molto importante (ed interessante), in quanto la loro allegazioni unitamente alle modalità di citazione può essere dirimente rispetto a contrasti sull’oggetto della compravendita.

In una sentenza resa dalla Corte di Cassazione, la n. 26609, depositata in cancelleria il 21 dicembre 2016, si ribadisce con chiarezza quello che è il valore da attribuirsi alle planimetrie, riaffermando come le stesse debbano essere considerate.

Il caso. Un ente comunale acquistava da un costruttore un intero edificio, eccezion fatta per due unità immobiliari che il venditore si riservava e che poi successivamente cedeva ad altri.

Successivamente il Comune chiudeva una parte dei portici per realizzare unità immobiliari: i condòmini non ci stavano e rivendicano la natura condominiale dei portici chiedevano la riduzione in pristino dello stato dei luoghi: insomma le nuove unità immobiliari dovevano essere eliminate.

Il giudizio di primo grado li vedeva soccombere, ma la Corte di appello gli ha dato ragione: quel portico era condominiale senza alcun ombra di dubbio.

Tale, infatti, risultava dal contratto di cessione intercorsi tra il Comune ed il costruttore ed in particolare dalle planimetrie allegate al predetto contratto.

Da qui la conclusione della vertenza davanti ai giudici di piazza Cavour. Conclusione favorevole ai condòmini e contraria al Comune.

Si legge nella sentenza che “le piante planimetriche allegate ai contratti aventi ad oggetto immobili fanno parte integrante della dichiarazione di volontà, quando ad esse i contraenti si siano riferiti nel descrivere il bene, e costituiscono mezzo fondamentale per l’interpretazione del negozio, salvo, poi, al giudice di merito, in caso di non coincidenza tra la descrizione dell’immobile fatta in contratto e la sua rappresentazione grafica contenuta nelle dette planimetrie, il compito di risolvere la quaestio voluntatis della maggiore o minore corrispondenza di tali documenti all’intento negoziale ricavato dall’esame complessivo del contratto.

Nella specie la corte territoriale ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto – con accertamento di fatto sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto i profili del rispetto dei criteri legali di interpretazione e del difetto di motivazione (cfr. Cass. 12594/13)” (Cass. 21 dicembre 2016 n. 26609).

In pratica aiutare la descrizione dello stato dei luoghi con l’allegazione di una planimetria è fatto possibile e che consente di dare a quell’elaborato valore dirimente nel caso di contrasti sulle cose oggetto di compravendita o comunque di elemento utile a valutare che cosa si sia inteso vendere nel caso di imprecisa o poco chiara descrizione letterale dello stato dei luoghi.

Nel caso risolto dalla Corte di Cassazione, che s’è limitata a confermare il giusto ragionamento contenuto nella sentenza di appello impugnata, non si ponevano dubbi sul fatto che il portico fosse condominiale, sia perché così espressamente nominato nel contratto e sia perché così chiaramente individuato anche graficamente nella planimetria allegato al medesimo documento.